CORSO DI AGGIORNAMENTO

PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO (6 o 4 ORE)

Il corso fornisce l’aggiornamento formativo obbligatorio previsto dall’art. 18 del D.Lgs. 81/08.

Il programma formativo si concentra sulle competenze pratiche necessarie per un intervento di primo soccorso, e prevede una durata di 6 o 4 ore dipendentemente dalla tipologia dell’azienda (classificabile come appartenente al Gruppo A, B o C.

ARGOMENTI DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO

  • principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale
  • principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute
  • principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta
  • principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare
  • principali tecniche di tamponamento emorragico
  • principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato
  • principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici

Verifica finale

 

OBIETTIVI DEL CORSO

Il corso fornisce gli strumenti conoscitivi essenziali, teorici e pratici, per permettere a chi è incaricato di attuare gli interventi di primo soccorso in attesa dei soccorsi specializzati, e di limitare e/o evitare l’aggravarsi delle situazioni di intervento.

 

RELATORI

La formazione è svolta da istruttori del 118

 

DURATA

Aziende del Gruppo A : 6 ore
Aziende del Gruppo B o C : 4 ore

 

SEDE

Il corso è tenuto presso la sede di Impresa Service Sas in Via del Maglio 6 a Terni.

E’ prevista la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede aziendale.

Per informazioni e prenotazioni al 0744611188 o 3481500878 o scrivete a formazione@impresa-service.it

ATTESTATO DI FREQUENZA

Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

 

Secondo l’art. 1 del DM 388/2003, le aziende sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.

Gruppo A

I. Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
II. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
III. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.

Gruppo B

Aziende o unità produttive con tre o piu’ lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C

Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.